Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 93 Industrie und Gewerbe
Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 93 Industria

935.511.1 Verordnung des EJPD vom 7. November 2018 über Spielbanken (Spielbankenverordnung EJPD, SPBV-EJPD)

935.511.1 Ordinanza del DFGP del 7 novembre 2018 sulle case da gioco (OCG-DFGP)

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Art. 44 Zugriffsbeschränkung

1 Die Spielbank bestimmt die Personen, die Zugriff auf Einrichtungen und Systeme haben, die für die Bestimmung des Bruttospielertrags wichtige Daten enthalten, insbesondere das EAKS, das DZS, das Kameraüberwachungssystem und die Jackpotsysteme.

2 Jede Person muss über ein individuelles Passwort verfügen. Auf Gesuch der Spielbank kann die ESBK andere mindestens gleichwertige Vorkehrungen bewilligen.

3 Dritte haben nur Zugriff auf die Einrichtungen und Systeme nach Absatz 1, wenn die betreffende Person über eine Genehmigung der Spielbank und über einen Zugang verfügt, der durch ein individuelles Passwort geschützt ist.

4 Zugriffe von Dritten von innerhalb oder ausserhalb der Spielbank auf die Einrichtungen und Systeme nach Absatz 1 sind in einem Protokoll mit folgenden Angaben festzuhalten:

a.
dem Namen der oder des Verantwortlichen, die oder der den Zugriff erlaubt hat;
b.
dem Namen der Person, die den Zugriff ausgeführt hat;
c.
der Uhrzeit, dem Datum und der Dauer des Zugriffs;
d.
dem Grund des Zugriffs;
e.
einer Beschreibung der ausgeführten Arbeiten.

Art. 44 Restrizioni d’accesso

1 La casa da gioco determina le persone che hanno accesso alle istallazioni e ai sistemi contenenti dati importanti per la determinazione del prodotto lordo del gioco, in particolare il SECC, il SRD, il sistema di videosorveglianza e i sistemi di jackpot.

2 Ciascuna di queste persone deve disporre di un codice d’accesso individuale. Su richiesta della casa da gioco, la CFCG può autorizzare l’adozione di altre misure d’identificazione a condizione che siano quantomeno equivalenti.

3 I terzi possono accedere alle istallazioni e ai sistemi di cui al capoverso 1 soltanto se la persona che effettua l’operazione dispone di un’autorizzazione della casa da gioco e di un accesso protetto da un codice individuale.

4 L’accesso di terzi alle installazioni e ai sistemi di cui al capoverso 1, dall’interno o dall’esterno della casa da gioco, come pure i loro interventi su queste installazioni e su questi sistemi sono registrati in un verbale nel quale figurano per ogni accesso e per ogni intervento:

a.
il nome del responsabile che ha autorizzato l’accesso;
b.
il nome della persona che ha effettuato l’operazione;
c.
l’ora, la data e la durata dell’intervento;
d.
il motivo dell’intervento;
e.
la descrizione dei lavori effettuati.
 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.