Abweichend von Artikel 27 Absatz 3 darf verarbeitetes tierisches Protein von Nichtwiederkäuern, mit Ausnahme von solchem von Insekten und von Fischmehl, als Bestandteil von Futtermitteln für Wassertiere verwendet werden, wenn:
76 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 25. April 2018, in Kraft seit 1. Juni 2018 (AS 2018 2097).
In deroga all’articolo 27 capoverso 3, le proteine animali trasformate di non ruminanti, con deroga per quelle di insetti e di farina di pesce, possono entrare nella composizione di alimenti per animali acquatici, se:
73 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).
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