Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 91 Landwirtschaft
Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura

916.401 Tierseuchenverordnung vom 27. Juni 1995 (TSV)

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

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Art. 195 Schlachtung

1 Der Kantonstierarzt sorgt dafür, dass das Personal, welches mit der Schlachtung von Tieren aus verseuchten Beständen betraut ist, über die Ansteckungsgefahr für den Menschen informiert wird.

2 Die Schlachtung der Tiere aus einem verseuchten Bestand muss unter tierärztlicher Aufsicht vorgenommen werden.

3 Der amtliche Tierarzt erstellt einen Sektionsbericht zuhanden des Kantonstierarztes.

Art. 194 Caso di epizoozia

1 In caso di diagnosi di brucellosi ovicaprina, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo infetto. Ordina inoltre:

a.
l’eliminazione immediata di tutto l’effettivo; se meno del 10 per cento degli animali sono infetti, l’eliminazione può limitarsi agli animali infetti;
b.
l’uccisione immediata e l’eliminazione degli animali che hanno abortito o nei quali è stato evidenziato l’agente infettivo;
c.
l’eliminazione di tutte le secondine e dei feti abortiti;
d.
l’eliminazione del latte proveniente da animali infetti o sospetti come sottoprodotto di origine animale della categoria 2 ai sensi dell’articolo 6 OESA544 o la bollitura dello stesso e la sua utilizzazione come alimento per animali;
e.
la pulizia e la disinfezione delle stalle.

2 Egli revoca il sequestro dopo che:

a.
tutti gli animali dell’effettivo sono stati eliminati e le stalle sono state pulite e disinfettate; o
b.545 due analisi sierologiche o allergologiche di tutti gli ovini e i caprini di età superiore ai sei mesi hanno dato esito negativo; la prima analisi deve essere effettuata al più presto 90 giorni dopo l’eliminazione dell’ultimo animale sospetto o infetto e la seconda al più presto 180 giorni dopo la prima analisi.

544 RS 916.441.22

545 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.