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916.401 Tierseuchenverordnung vom 27. Juni 1995 (TSV)

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

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Art. 180c Entfernung des spezifizierten Risikomaterials und andere Massnahmen beim Schlachten und Zerlegen


1 Als spezifiziertes Risikomaterial gilt folgendes Material von Schafen und Ziegen, die über zwölf Monate alt sind oder bei denen ein bleibender Schneidezahn das Zahnfleisch durchbrochen hat:

a.
das Gehirn in der Gehirnschale;
b.
die Augen;
c.
das Rückenmark mit der harten Rückenmarkhaut (Dura mater).516

2 Das spezifizierte Risikomaterial ist direkt nach dem Schlachten als tierisches Nebenprodukt der Kategorie 1 zu entsorgen (Art. 22 VTNP517).518 Das Rückenmark kann auch erst nach dem Zerlegen entsorgt werden, wenn es von ungespaltenen Schlachttierkörpern stammt, deren Wirbelsäule einschliesslich Rückenmark ungeöffnet wie spezifiziertes Risikomaterial entsorgt wird.

3 Die Hirnbasis darf nach dem Betäuben nicht zerstört werden.

4 Das BLV kann Ausnahmen von den Absätzen 1–3 gestatten, sofern die Schlachttierkörper oder Teile davon aus Ländern stammen, in denen BSE nachweisbar nicht vorkommt.

5 Das mechanische Entbeinen von Schaf- und Ziegenknochen zur Herstellung von Separatorenfleisch ist verboten.

6 Die Fleischkontrolle und die Lebensmittelkontrolle überwachen die Durchführung der Massnahmen je in ihrem Zuständigkeitsbereich.

516 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 31. März 2021, in Kraft seit 1. Mai 2021 (AS 2021 219).

517 SR 916.441.22

518 Fassung gemäss Anhang 8 Ziff. II 4 der V vom 25. Mai 2011 über die Entsorgung von tierischen Nebenprodukten, in Kraft seit 1. Juli 2011 (AS 2011 2699).

Art. 180b Caso di epizoozia

1 In caso di diagnosi di scrapie nell’effettivo in cui è stato tenuto l’animale infetto o negli effettivi che, d’intesa con l’USAV, sono stati oggetto di esami epidemiologici e sono risultati infetti, il veterinario cantonale ordina:

a.
il sequestro semplice di 1° grado e la registrazione di tutti gli animali dell’effettivo;
b.
l’incenerimento immediato della carcassa dell’animale infetto;
c.
l’eliminazione degli ovuli o degli embrioni dell’animale infetto;
d.
l’individuazione e l’uccisione della madre dell’animale infetto;
e.
l’individuazione e l’uccisione di tutti i discendenti diretti di madri infette;
f.
l’uccisione di tutti gli animali di età superiore ai due mesi e la macellazione degli animali più giovani;
g.
l’invio al laboratorio di riferimento della testa, comprese le tonsille, di tutti gli animali uccisi o periti.

2 Il sequestro è revocato due anni dopo l’uccisione degli animali, la pulizia e la disinfezione delle stalle.

3 Se gli animali di cui al capoverso 1 lettera f vengono sottoposti a una genotipizzazione, quelli che presentano almeno un allele ARR e nessun allele VRQ non vengono uccisi o macellati. Il sequestro semplice di 1° grado è revocato non appena nell’effettivo sono presenti solo animali con almeno un allele ARR e nessun allele VRQ.

4 Se vengono macellati animali di età inferiore ai due mesi (cpv. 1 lett. f), la testa e gli organi della cavità addominale vengono eliminati conformemente all’articolo 22 capoverso 1 OESA524.525

5 Per alcune razze rare il veterinario cantonale può, in via eccezionale e dopo aver consultato l’USAV, rinunciare all’uccisione dell’effettivo (cpv. 1 lett. f). In questo caso per tutta la durata del sequestro l’effettivo deve essere visitato due volte all’anno dal veterinario ufficiale. Il sequestro è revocato se dopo due anni non è più comparso alcun caso di scrapie. Se durante il sequestro alcuni animali vengono ceduti per essere uccisi, le loro teste comprese le tonsille devono essere analizzate in un laboratorio di riferimento.

523 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

524 RS 916.441.22

525 Nuovo testo giusta l’all. 8 n. II 4 dell’O del 25 mag. 2011 concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2699).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.