Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 90 Regionalpolitik
Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 90 Politica regionale

901.022 Verordnung vom 3. Juni 2016 über die Gewährung von Steuererleichterungen im Rahmen der Regionalpolitik

901.022 Ordinanza del 3 giugno 2016 concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale

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Art. 4 Gemeindefusionen

1 Fusioniert eine Gemeinde mit einer in einem Anwendungsgebiet liegenden Gemeinde, so gehört die fusionierte Gemeinde bis zur nächsten Aktualisierung zu den Anwendungsgebieten.

2 Die fusionierte Gemeinde scheidet aus den Anwendungsgebieten aus, wenn ein mittelstädtisches Zentrum ausserhalb der Anwendungsgebiete oder ein grossstädtisches oder metropolitanes Zentrum an der Fusion beteiligt ist.

3 Die Aufnahme einer zusätzlichen Gemeinde in die Anwendungsgebiete infolge einer Fusion ändert für die Gemeinden der Anwendungsgebiete nichts.

Art. 4 Fusioni di Comuni

1 Se un Comune si fonde con un Comune situato in una zona di applicazione il Comune risultante dalla fusione fa parte delle zone di applicazione fino al loro successivo aggiornamento.

2 Il Comune risultante dalla fusione è escluso dalle zone di applicazione se nella fusione è coinvolto un centro di medie dimensioni che non rientra nelle zone di applicazione o se è coinvolto un centro di grandi dimensioni o un centro metropolitano.

3 L’inclusione di un Comune supplementare nelle zone di applicazione a seguito di una fusione non comporta alcun cambiamento per gli altri Comuni delle zone di applicazione.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.