Landesrecht 8 Gesundheit - Arbeit - Soziale Sicherheit 84 Wohnverhältnisse
Diritto nazionale 8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 84 Condizioni d'abitazione

844.1 Verordnung vom 17. April 1991 über die Verbesserung der Wohnverhältnisse in Berggebieten

844.1 Ordinanza del 17 aprile 1991 per il miglioramento delle condizioni d'abitazione nelle regioni di montagna

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Art. 27 Feststellung und Anfechtung der Forderung

1 Wird eine Forderung bestritten, so setzt der Kanton dem Ansprecher eine Frist von 20 Tagen zur gerichtlichen Geltendmachung an. Wird diese Frist nicht eingehalten, so erlischt das Pfandrecht.

2 Wird eine Forderung innert der gesetzten Frist weder bestritten noch bezahlt oder wird sie auf Klage hin rechtskräftig zugesprochen und innert 20 Tagen nicht bezahlt, so erfolgt die Bekanntmachung gemäss Artikel 26 Absatz 3. Sie ist im Schweizerischen Handelsamtsblatt, im kantonalen Amtsblatt und, nach Ermessen des Kantons, in weiteren Blättern zu veröffentlichen. Dabei ist anzudrohen, dass die innert einer festgesetzten Frist nicht angemeldeten Forderungen bei der Verteilung der noch nicht ausbezahlten Finanzhilfen nicht berücksichtigt werden.

Art. 27 Costatazione e contestazione del credito

1 Se un credito è contestato, il Cantone assegna al richiedente un termine di venti giorni per far valere la sua pretesa davanti al giudice. Se questo termine non è osservato, il diritto di pegno si estingue.

2 Se un credito non è contestato né pagato nel termine stabilito o, riconosciuto da una sentenza passata in giudicato, non è pagato entro venti giorni, si procederà alla pubblicazione conformemente all’articolo 26 capoverso 3. La pubblicazione è fatta nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, nel Foglio ufficiale del Cantone e, a discrezione di quest’ultimo, in altri periodici. Nel contesto si avvertirà che i crediti non notificati entro il termine stabilito non saranno considerati nella ripartizione dei sussidi federali non ancora pagati.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.