Landesrecht 8 Gesundheit - Arbeit - Soziale Sicherheit 84 Wohnverhältnisse
Diritto nazionale 8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 84 Condizioni d'abitazione

843 Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz vom 4. Oktober 1974 (WEG)

843 Legge federale del 4 ottobre 1974 che promuove la costruzione d'abitazioni e l'accesso alla loro proprietà (LCAP)

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Art. 64 Mietzinsfestsetzung bei früher verbilligten Wohnungen

1 Die zuständigen Subventionsbehörden können Eigentümern der auf Grund früherer Erlasse verbilligten Wohnungen auf Gesuch hin gestatten, zwischen Wohnungen verschiedener Bauetappen einen angemessenen internen Mietzinsausgleich vorzunehmen. Den Eigentümern darf insgesamt kein zusätzlicher Gewinn erwachsen.

2 Eigentümern von Wohnungen, für die auf Grund früherer Erlasse Verbilligungen gewährt wurden, können von den Behörden, welche die Beiträge gewährt haben, beschränkte Mietzinszuschläge zum Zwecke der Kapitalbildung bewilligt werden. Diese zusätzlichen Mittel sind ausschliesslich zur Finanzierung neuer verbilligter Wohnungen oder der Erneuerung bestehender Wohnungen zu verwenden. Die Einzelheiten der Zweckerhaltung dieser Mittel ordnet der Bundesrat.

Art. 64 Pigioni di abitazioni il cui prezzo è stato precedentemente ridotto

1 Le autorità competenti in materia di sussidi possono, su domanda, autorizzare i proprietari di abitazioni, il cui prezzo è stato ridotto in virtù di precedenti disposizioni a procedere a una adeguata perequazione delle pigioni di abitazioni costruite in periodi successivi. Complessivamente non ne deve risultare alcun utile suppletivo per i proprietari.

2 I proprietari di abitazioni il cui prezzo è stato ridotto in virtù di disposizioni precedenti possono essere autorizzati dalle autorità che hanno concesso i sussidi a procedere a aumenti limitati delle pigioni, al fine di costituire un capitale. Tali fondi suppletivi devono essere esclusivamente impiegati per il finanziamento di nuove abitazioni a prezzo ridotto o per il rinnovo di abitazioni. Il Consiglio federale disciplina i particolari concernenti la destinazione di questi fondi.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.