Landesrecht 8 Gesundheit - Arbeit - Soziale Sicherheit 84 Wohnverhältnisse
Diritto nazionale 8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 84 Condizioni d'abitazione

843 Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz vom 4. Oktober 1974 (WEG)

843 Legge federale del 4 ottobre 1974 che promuove la costruzione d'abitazioni e l'accesso alla loro proprietà (LCAP)

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Art. 2 Begriffe

1 Wohnungen sind Räume, die für die dauernde Unterkunft von Personen geeignet und bestimmt sind.

2 Eigentumswohnungen und Eigenheime gelten als Wohnungen im Sinne dieses Gesetzes.

3 Zweit- und Ferienwohnungen fallen nicht unter das Gesetz.

4 Auf Heime findet das Gesetz nur Anwendung, soweit es die Erschliessung und Sicherung von Land für den Wohnungsbau sowie die Wohnungsmarktforschung, Bauforschung und Baurationalisierung betrifft.

Art. 2 Definizioni

1 Sono abitazioni i locali destinati all’alloggio durevole di persone.

2 La proprietà di appartamenti e di case familiari è considerata abitazione giusta la presente legge.

3 Non cadono sotto la presente legge le abitazioni secondarie e quelle di vacanza.

4 La legge si applica a ostelli e ricoveri soltanto per quanto concerne l’urbanizzazione e la riservazione di terreni per la costruzione d’abitazioni nonché la ricerca sul mercato delle abitazioni, la ricerca edilizia e la razionalizzazione della costruzione.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.