Landesrecht 8 Gesundheit - Arbeit - Soziale Sicherheit 84 Wohnverhältnisse
Diritto nazionale 8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 84 Condizioni d'abitazione

843 Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz vom 4. Oktober 1974 (WEG)

843 Legge federale del 4 ottobre 1974 che promuove la costruzione d'abitazioni e l'accesso alla loro proprietà (LCAP)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 13

1 Die Bundeshilfe erstreckt sich auf die Kosten der Groberschliessung.

2 Bundeshilfe an die Kosten der Feinerschliessung wird geleistet, wenn und soweit das zu erschliessende Land mit öffentlicher Hilfe verbilligtem Wohnungsbau zugeführt wird.

Art. 13

1 L’aiuto della Confederazione si estende ai costi dell’urbanizzazione generale.

2 L’aiuto della Confederazione ai costi dell’urbanizzazione particolare è dato soltanto se e in quanto il terreno urbanizzabile con l’aiuto pubblico sia destinato alla costruzione di abitazioni a buon mercato.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.