(Art. 7 Abs. 2 EOG)
1 Vergütet werden die tatsächlichen Kosten, höchstens aber 27 Prozent des Höchstbetrages der Gesamtentschädigung multipliziert mit der Anzahl der Diensttage.
2 Auslagen unter 20 Franken werden nicht vergütet.
(art. 7 cpv. 2 LIPG)
1 Sono rimborsati i costi effettivi, per una somma che non deve tuttavia superare il 27 per cento dell’indennità totale massima, moltiplicata per il numero dei giorni di servizio.
2 Spese inferiori a 20 franchi non sono rimborsate.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.