Landesrecht 8 Gesundheit - Arbeit - Soziale Sicherheit 83 Sozialversicherung
Diritto nazionale 8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 83 Assicurazione sociale

832.311.141

Verordnung vom 18. Juni 2021 über die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei Bauarbeiten (Bauarbeitenverordnung, BauAV)

832.311.141

Ordinanza del 18 giugno 2021 sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (Ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr)

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Art. 40

1 Transportanlagen sind so einzurichten und in Stand zu halten, dass zwischen dem Personal, das die Anlagen steuert, und jeder Stelle, die bedient wird, direkte Sichtverbindung besteht. Ist dies wegen der örtlichen Verhältnisse nicht möglich, so muss ein zuverlässiges Kommunikationssystem eingerichtet werden.

2 Der Gefahrenbereich unterhalb einer Aufzugseinrichtung ist entweder abzusperren oder durch Warnposten zu sichern. Muss der Gefahrenbereich betreten werden, so ist die Einrichtung vorgängig stillzulegen und zu sichern.

3 Personentransporte dürfen nur mit Arbeitsmitteln ausgeführt werden, die vom Hersteller dafür vorgesehen sind.

4 Das zuständige Durchführungsorgan kann für spezielle Bauverfahren oder in begründeten Einzelfällen auf Antrag hin Ausnahmen von der Regelung nach Absatz 3 bewilligen. Der Antrag ist schriftlich oder in einer anderen Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, einzureichen.

Art. 41 Misure da prendere ai bordi dei tetti

1 Ai bordi di tutti i tetti devono essere prese misure opportune per evitare le cadute a partire da un’altezza di caduta superiore a 2 m. Per i tetti con diverse inclinazioni è determinante per le misure da prendere l’inclinazione del tetto al di sopra della gronda.

2 Per i tetti la cui inclinazione è inferiore o uguale a 60° si applica quanto segue:

a.
se l’inclinazione è inferiore a 10°, deve essere installato un ponte da lattoniere, a meno che non si installi una protezione laterale continua secondo l’articolo 22 all’interno della quale possono essere eseguiti tutti i lavori;
b.
se l’inclinazione è compresa tra 10° e 30°, deve essere installato un ponte da lattoniere;
c.
se l’inclinazione è compresa tra 30° e 45°, deve essere installato un ponte da lattoniere con una protezione laterale come parete di protezione da copritetto conformemente all’articolo 59;
d.
se l’inclinazione è compresa tra 45° e 60°, deve essere installato un ponte da lattoniere con una protezione laterale come parete di protezione da copritetto conformemente all’articolo 59 e devono essere prese misure di protezione supplementari quali l’impiego di piattaforme di lavoro o funi di sicurezza;
e.
sui tetti a spiovente, in corrispondenza delle linee di bordo devono essere installati un corrente principale e un corrente intermedio, a meno che non sia installato un ponte da lattoniere continuo o siano state prese misure di protezione equivalenti.

3 Sui tetti con un’inclinazione superiore a 60°, indipendentemente dall’altezza di caduta, i lavori possono essere effettuati soltanto a partire da ponteggi o da piattaforme di lavoro elevabili.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.