Verordnung vom 18. Juni 2021 über die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei Bauarbeiten (Bauarbeitenverordnung, BauAV)
Ordinanza del 18 giugno 2021 sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (Ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr)
1 In Zonen mit Naturgefahren wie Lawinen, Hochwasser, Murgängen, Erdrutschen oder Steinschlag dürfen Arbeiten nur ausgeführt werden, wenn:
2 Im Sicherheits- und Gesundheitsschutzkonzept nach Artikel 4 sind die Vorgaben der Behörden des Bundes und der Kantone in Bezug auf die Naturgefahren in ihrem Gebiet zu berücksichtigen.
3 Bei akuter Gefahr dürfen sich keine Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Gefahrenzone aufhalten.
1 Gli impianti adibiti al trasporto devono essere installati e mantenuti in modo che gli operatori che li manovrano possano vedere direttamente ogni singolo posto servito. Se questo non è possibile a causa delle condizioni locali, si deve prevedere un sistema di comunicazione affidabile.
2 La zona di pericolo sotto un montacarichi deve essere resa inaccessibile o protetta da posti di segnalazione. Se una persona deve accedere alla zona di pericolo, l’impianto deve precedentemente essere messo fuori servizio e messo in sicurezza.
3 Il trasporto di persone deve essere effettuato soltanto per mezzo di attrezzature di lavoro previste a questo scopo dal fabbricante.
4 L’organo di esecuzione competente può autorizzare, su richiesta, deroghe alla norma prescritta nel capoverso 3 per procedimenti di costruzione speciali o in singoli casi fondati. La richiesta deve essere presentata in forma scritta o in un’altra forma che consenta la prova per testo.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.