Landesrecht 8 Gesundheit - Arbeit - Soziale Sicherheit 83 Sozialversicherung
Diritto nazionale 8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 83 Assicurazione sociale

832.311.141

Verordnung vom 18. Juni 2021 über die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei Bauarbeiten (Bauarbeitenverordnung, BauAV)

832.311.141

Ordinanza del 18 giugno 2021 sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (Ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr)

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Art. 34 Explosions- und Brandgefahr

1 Um Explosionen und Brände zu verhüten und in Explosions- und Brandfällen allfällige Folgen für die Gesundheit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu vermeiden, sind geeignete Massnahmen zu treffen.

2 Arbeiten, bei denen Brandgefahr besteht, sind so zu planen und auszuführen, dass die Arbeitsplätze im Brandfall gefahrlos verlassen werden können.

3 Löschmittel und Löscheinrichtungen, die den möglichen Brandstoffen angepasst sind, müssen in unmittelbarer Nähe zur Verfügung stehen.

4 Explosionsgefährdete Bereiche sind abzusperren und mit einem Warndreieck zu kennzeichnen.

Art. 35 Pericolo di annegamento

1 Per evitare di cadere in acqua quando si lavora vicino e sopra corsi e specchi d’acqua vanno adottate le misure di cui agli articoli 23 e 29.

2 Se le misure di cui al capoverso 1 non sono tecnicamente possibili, occorre:

a.
indossare mezzi di protezione e di salvataggio adatti come giubbotti di salvataggio; e
b.
avere a disposizione salvagenti, cordame, cime e ganci.

3 Quando sono effettuati lavori vicino, sopra e dentro corsi d’acqua che comportano per i lavoratori il rischio di essere trascinati dalle acque, vanno messi a disposizione dispositivi di ritenuta o imbarcazioni di salvataggio a motore, a meno che il salvataggio sia garantito da un luogo in superficie, segnatamente dalla riva, da pontoni, zattere, piattaforme o pontili.

4 Per i lavori vicino, sopra e dentro corsi e specchi d’acqua occorre impiegare lavoratori dotati di una costituzione fisica idonea. Essi devono essere informati in merito ai pericoli e debitamente istruiti sull’utilizzazione dei mezzi di salvataggio.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.