Landesrecht 8 Gesundheit - Arbeit - Soziale Sicherheit 83 Sozialversicherung
Diritto nazionale 8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 83 Assicurazione sociale

832.311.141

Verordnung vom 18. Juni 2021 über die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei Bauarbeiten (Bauarbeitenverordnung, BauAV)

832.311.141

Ordinanza del 18 giugno 2021 sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (Ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr)

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Art. 32 Besonders gesundheitsgefährdende Stoffe

1 Besteht der Verdacht, dass besonders gesundheitsgefährdende Stoffe wie Asbest oder PCB auftreten können, so muss der Arbeitgeber die Massnahmen nach Artikel 3 Absatz 2 treffen.

2 Der Arbeitgeber hat die betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer über das Ergebnis von erstellten Schadstoffgutachten zu informieren.

3 Wird ein besonders gesundheitsgefährdender Stoff im Verlauf der Bauarbeiten unerwartet vorgefunden, so sind die betroffenen Arbeiten einzustellen und ist die Bauherrschaft oder deren Vertretung zu benachrichtigen.

Art. 32 ostanze particolarmente pericolose per la salute

1 Se vi è il sospetto che siano presenti sostanze particolarmente pericolose per la salute, come l’amianto o i PCB, il datore di lavoro deve adottare le misure di cui all’articolo 3 capoverso 2.

2 Il datore di lavoro è tenuto a informare i lavoratori interessati in merito al risultato delle perizie realizzate sulle sostanze nocive.

3 Se durante i lavori di costruzione si dovessero inaspettatamente rinvenire sostanze particolarmente pericolose per la salute, occorre interrompere i lavori e avvisare la committenza o la sua rappresentanza.

Art. 33 Qualità dell’aria

1 Occorre provvedere affinché:

a.
l’aria dei posti di lavoro contenga tra il 19 e il 21 per cento in volume di ossigeno;
b.
non vengano superati i valori limite delle sostanze pericolose per la salute presenti nell’aria ai sensi delle direttive sulle concentrazioni massime ammissibili nei posti di lavoro, in conformità all’articolo 50 capoverso 3 OPI5.

2 Le sostanze pericolose per la salute, segnatamente quelle che si producono negli scavi, nelle canalizzazioni, nei pozzi, nelle gallerie o all’interno degli edifici devono essere:

a.
espulse all’aria aperta senza mettere in pericolo le persone;
b.
filtrate con un sistema di ricircolo dell’aria; oppure
c.
diluite con un sistema di ventilazione artificiale.

3 Le sostanze pericolose per la salute notoriamente cancerogene devono essere espulse all’aria aperta senza mettere in pericolo le persone. Laddove in casi particolari ciò non fosse possibile, tali sostanze devono essere filtrate mediante un sistema di ricircolo dell’aria oppure diluite con un sistema di ventilazione artificiale, secondo lo stato della tecnica, in modo da mantenere l’esposizione il più bassa possibile.

4 La qualità dell’aria deve essere controllata regolarmente.

5 Se la qualità dell’aria necessaria per garantire la protezione dei lavoratori non può essere assicurata per mezzo di misure tecniche o organizzative, devono essere utilizzati apparecchi di protezione delle vie respiratorie.

6 Se devono essere utilizzati apparecchi di protezione delle vie respiratorie con apporto artificiale di aria fresca, occorre impiegare lavoratori dotati di una costituzione fisica idonea. Essi devono essere informati in merito ai pericoli e debitamente istruiti sull’utilizzazione di questi apparecchi.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.