(Art. 16 AVG)
1 Erfüllt der Verleiher einen Tatbestand nach Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a oder b AVG, so kann die zuständige Behörde:
2 Die zuständige kantonale Behörde teilt jede in Anwendung von Artikel 16 AVG verfügte Sanktion dem SECO mit. Insbesondere meldet sie, welche Personen erwiesenermassen nicht in der Lage gewesen sind, für eine fachgerechte Verleihtätigkeit Gewähr zu bieten.
36 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 29. Nov. 2013, in Kraft seit 1. Jan. 2014 (AS 2013 5321).
(art. 16 LC)
1 Se il prestatore si trova in una delle situazioni d’infrazione previste nell’articolo 16 capoverso 1 lettere a o b LC, l’autorità competente può:
2 La competente autorità cantonale comunica alla SECO tutte le sanzioni prese in applicazione dell’articolo 16 LC. Essa gli comunica in particolare i nomi delle persone che hanno dimostrato di non essere in grado di esercitare adeguatamente la fornitura di personale a prestito.
36 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 5321).
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