(Art. 17 AVG)
Der Verleiher muss Änderungen gegenüber den Angaben im Bewilligungsgesuch beziehungsweise in der Meldung seiner Zweigniederlassung unverzüglich der zuständigen kantonalen Behörde mitteilen.
(art. 17 LC)
Il prestatore deve comunicare immediatamente alla competente autorità cantonale qualsiasi cambiamento dei dati contenuti nella domanda d’autorizzazione o nell’annuncio riguardante la propria succursale.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.