1 Das BAG kann die folgenden Daten von Personen im System «Meldungen» zu Zwecken der Statistik bearbeiten:
2 Lassen die Daten in ihrer Kombination Rückschlüsse auf die Identität der betreffenden Person zu, so sind die Daten zu anonymisieren, sobald der Zweck der Statistik erreicht ist.
1 L’UFSP può elaborare i seguenti dati personali nel sistema «dichiarazioni» a fini statistici:
2 I dati devono essere anonimizzati non appena lo scopo della statistica è raggiunto se, nella loro combinazione, consentono di risalire all’identità della persona in questione.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.