Der Kataster (Art. 5) ist bis zum 31. Dezember 2003 zu erstellen.
Il catasto (art. 5) deve essere compilato entro il 31 dicembre 2003.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.