Landesrecht 8 Gesundheit - Arbeit - Soziale Sicherheit 81 Gesundheit
Diritto nazionale 8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 81 Sanità

814.600 Verordnung vom 4. Dezember 2015 über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen (Abfallverordnung, VVEA)

814.600 Ordinanza del 4 dicembre 2015 sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (Ordinanza sui rifiuti, OPSR)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 6 Berichterstattung

1 Die Kantone erstellen jährlich öffentlich zugängliche Verzeichnisse mit den nachfolgenden Angaben und stellen diese dem BAFU zu:

a.
Mengen der in Anhang 1 genannten Abfallkategorien11, die auf ihrem Gebiet entsorgt werden;
b.12
Anlagen zur Behandlung von Bauabfällen und Anlagen zur Behandlung von metallischen Abfällen auf ihrem Gebiet, in denen jährlich mehr als 1000 t Abfälle behandelt werden;
c.
übrige Abfallanlagen auf ihrem Gebiet, in denen jährlich mehr als 100 t Abfälle entsorgt werden.

2 Das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation kann die Abfallkategorien nach Anhang 1 den technischen Entwicklungen anpassen.

3 Die Kantone erstatten dem BAFU auf Verlangen Bericht über Betrieb und Zustand der Deponien auf ihrem Gebiet.13 Der Bericht enthält insbesondere folgende Angaben:

a.
Menge und Art der abgelagerten Abfälle sowie Restvolumen bestehender Deponien;
b.
bei neuen Deponien und Änderungen bestehender Deponiebauwerke: Nachweise, dass die Anlagen des Bauwerks die Anforderungen gemäss Anhang 2 Ziffer 2.1–2.4 erfüllen;
c.
gegebenenfalls Massnahmen nach Artikel 53 Absatz 4 zur Verhinderung möglicher schädlicher oder lästiger Einwirkungen der Deponien auf die Umwelt.

11 Ausdruck gemäss Ziff. I der V vom 23. Febr. 2022, in Kraft seit 1. April 2022 (AS 2022 161). Diese Änd. wurde im ganzen Erlass ausser in Art. 2 berücksichtigt.

12 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 12. Febr. 2020, in Kraft seit 1. April 2020 (AS 2020 801).

13 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 21. Sept. 2018, in Kraft seit 1. Nov. 2018 (AS 2018 3515).

Art. 6 Resoconto

1 A scadenza annuale i Cantoni allestiscono elenchi pubblici contenenti le indicazioni seguenti e li sottopongono all’UFAM:

a.
la quantità delle categorie di rifiuti11 di cui all’allegato 1 smaltiti sul loro territorio;
b.12
gli impianti per il trattamento di rifiuti edili e gli impianti per il trattamento di rifiuti metallici, presenti sul loro territorio, nei quali sono trattate ogni anno più di 1000 t di rifiuti;
c.
gli altri impianti per i rifiuti, presenti sul loro territorio, nei quali vengono smaltite ogni anno più di 100 t di rifiuti.

2 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni può aggiornare le categorie di rifiuti di cui all’allegato 1 in conformità con lo stato degli sviluppi in ambito tecnico.

3 Su richiesta, i Cantoni presentano all’UFAM un rapporto sull’esercizio e sulla situazione delle discariche che si trovano sul loro territorio.13 Il rapporto contiene in particolare le informazioni seguenti:

a.
la quantità e la tipologia di rifiuti depositati e il volume restante delle discariche esistenti;
b.
in caso di nuove discariche o di modifiche di opere di costruzione relative a discariche, la prova che gli impianti delle opere di costruzione soddisfano i requisiti riportati nell’allegato 2 numeri 2.1–2.4;
c.
eventualmente, le misure di cui all’articolo 53 capoverso 4 volte a prevenire potenziali effetti dannosi o molesti delle discariche sull’ambiente.

11 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 161). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.

12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 801).

13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° nov. 2018 (RU 2018 3515).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.