1 Die Bewilligungsinhaberinnen und -inhaber oder beim Flugpersonal die Luftfahrzeugbetreiberinnen und -betreiber müssen die Strahlenexposition aller in ihrem Betrieb tätigen beruflich strahlenexponierten Personen von einer anerkannten Personendosimetriestelle ermitteln lassen. Eine rechnerische Ermittlung der Dosen nach Artikel 62 oder Triagemessungen zur Feststellung einer internen Strahlenexposition können sie auch selber durchführen.
2 Sie tragen die Kosten der Dosimetrie.
3 Sie müssen:
1 I titolari delle licenze o, per il personale di volo, gli operatori di aeromobili, devono far accertare l’esposizione di tutte le persone professionalmente esposte a radiazioni impiegate nella loro azienda da un servizio di dosimetria individuale riconosciuto. Possono effettuare anche in proprio una determinazione delle dosi per mezzo di calcoli di cui all’articolo 62 o una misurazione di sondaggio per rilevare un’esposizione alle radiazioni interna.
2 Sono tenuti ad assumersi i costi per la dosimetria.
3 Sono tenuti a:
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.