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814.501 Strahlenschutzverordnung vom 26. April 2017 (StSV)

814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP)

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Art. 142 Personengruppen

1 In einer Notfall-Expositionssituation sind zu Aufgaben nach Artikel 20 Absatz 2 Buchstabe b StSG verpflichtet:

a.
Angehörige von Behörden und Verwaltungen;
b.
Angehörige von Polizei, Berufsfeuerwehr, sanitätsdienstlichem Rettungswesen, Zivilschutz und Armee;
c.
Personen und Unternehmen wie Mess- und Strahlenschutzequipen für die unmittelbare Schadensbekämpfung;
d.
Personen und Unternehmen des öffentlichen und privaten Verkehrs für die Durchführung von Personen- und Gütertransporten und von Evakuierungen;
e.
Personen und Unternehmen für die mittelbare Schadensbekämpfung wie Massnahmen an der Quelle, die eine weitere Kontamination der Umgebung verhindern sollen;
f.
Medizinalpersonen und medizinisches Fachpersonal zur Pflege von verstrahlten oder anderen betroffenen Personen;
g.
Personen und Unternehmen, die kritische Infrastrukturen aufrechterhalten müssen;
h.
Personen und Unternehmen, die unerlässliche öffentliche Dienste aufrechterhalten müssen.

2 Zum Schutz von Angehörigen der Milizfeuerwehr sind die Artikel 134 und 143–146 anwendbar.

3 Von Aufgaben nach Absatz 1 befreit sind Personen unter 18 Jahren und schwangere Frauen.

Art. 142 Gruppi di persone

1 In una situazione di esposizione di emergenza sono tenute a svolgere i compiti di cui all’articolo 20 capoverso 2 lettera b LRaP:

a.
il personale delle autorità e delle amministrazioni pubbliche;
b.
il personale di polizia, pompieri professionisti, organizzazioni sanitarie di salvataggio, protezione civile ed esercito;
c.
le persone e le imprese, come le squadre di misurazione e di radioprotezione, per la lotta contro i danni immediati;
d.
le persone e le imprese di trasporto pubblico e privato, per il trasporto di persone e di merci e le operazioni di evacuazione;
e.
le persone e le imprese per la lotta contro i danni indiretti, come l’adozione di provvedimenti alla fonte volti a impedire un’ulteriore propagazione della contaminazione alle aree circostanti;
f.
i medici e il personale sanitario specializzato per l’assistenza alle persone irradiate o ad altre persone interessate;
g.
le persone e le imprese che devono preservare il funzionamento di infrastrutture critiche;
h.
le persone e le imprese che devono preservare il funzionamento dei servizi pubblici indispensabili.

2 Per la protezione del personale dei pompieri di milizia si applicano gli articoli 134 e 143–146.

3 Sono esonerate dai compiti di cui al capoverso 1 le persone di età inferiore ai 18 anni e le donne in stato di gravidanza.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.