Landesrecht 8 Gesundheit - Arbeit - Soziale Sicherheit 81 Gesundheit
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814.017 Verordnung vom 15. Dezember 2006 zum Register über die Freisetzung von Schadstoffen sowie den Transfer von Abfällen und von Schadstoffen in Abwasser (PRTR-V)

814.017 Ordinanza del 15 dicembre 2006 concernente il registro delle emissioni di sostanze inquinanti e dei trasferimenti di rifiuti e di sostanze inquinanti nelle acque di scarico (OPRTR)

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Art. 4 Meldepflicht

Die Inhaberin eines Betriebs mit Anlagen nach Anhang 1 meldet dem Bundesamt für Umwelt (BAFU) jährlich bis 1. Juli die Informationen nach Artikel 5 Absatz 1, wenn der Betrieb im vorangegangenen Kalenderjahr:

a.
eine grössere Menge eines Schadstoffs in die Luft, in das Wasser oder in den Boden freigesetzt hat als die in Anhang 2 durch einen Schwellenwert festgelegte Menge;
b.
mehr als zwei Tonnen Sonderabfall transferiert hat;
c.
mehr als 2000 Tonnen anderen Abfalls transferiert hat; oder
d.
eine grössere Menge eines Schadstoffs in Abwasser transferiert hat als die in Anhang 2 durch einen Schwellenwert für Wasser festgelegte Menge.

Art. 4 Obbligo di notifica

Il titolare dell’azienda con impianti di cui all’allegato 1 notifica all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), entro il 1° luglio di ogni anno, le informazioni di cui all’articolo 5 capoverso 1 se, nell’anno civile precedente, l’azienda in questione:

a.
ha emesso una sostanza inquinante nell’aria, nell’acqua o nel suolo in una quantità superiore a quella stabilita nell’allegato 2 quale soglia di emissione;
b.
ha trasferito più di due tonnellate di rifiuti speciali;
c.
ha trasferito più di 2000 tonnellate di altri rifiuti; oppure
d.
ha trasferito una sostanza inquinante nelle acque di scarico in una quantità superiore a quella stabilita nell’allegato 2 quale soglia di emissione nell’acqua.
 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.