1 Laboratorien, die vor Inkrafttreten dieser Verordnung zyto- oder molekulargenetische Untersuchungen besonders schützenswerter Eigenschaften durchgeführt haben und diese Tätigkeit weiterführen wollen, müssen spätestens drei Monate nach Inkrafttreten ein Bewilligungsgesuch nach Artikel 46 einreichen.
2 Sie können ihre Tätigkeit bis zum Entscheid des BAG über die Erteilung der Bewilligung weiterführen.
3 Laboratorien, die das Gesuch nicht fristgerecht einreichen, müssen ihre Tätigkeit drei Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung einstellen.
1 I laboratori che prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza hanno eseguito esami citogenetici o genetico-molecolari per individuare caratteristiche degne di particolare protezione e intendono proseguire tale attività devono presentare una domanda di autorizzazione ai sensi dell’articolo 46 entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente ordinanza.
2 Possono proseguire la loro attività fino alla decisione dell’UFSP in merito al rilascio dell’autorizzazione.
3 I laboratori che non presentano la domanda in tempo utile devono cessare la loro attività tre mesi dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.