Die Gebühren und Auslagen im Auskunftsverfahren richten sich nach der Verordnung vom 27. Oktober 199937 über die Gebühren im Zivilstandswesen.
Gli emolumenti e i disborsi della procedura di rilascio delle informazioni sono retti dall’ordinanza del 27 ottobre 199935 sugli emolumenti in materia di stato civile.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.