1 Das Amt sorgt dafür, dass die Daten im Spenderdatenregister und die Daten nach Artikel 15b Absatz 2 nach datenschutzrechtlichen Grundsätzen sicher aufbewahrt werden.
2 Es sorgt insbesondere für den Schutz vor Feuer, Wasser, Einbruch sowie unbefugter Bearbeitung der Daten.
29 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 31. Okt. 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2012 6097).
1 L’Ufficio provvede affinché le iscrizioni nel registro dei donatori di sperma e i dati di cui all’articolo 15b capoverso 2 siano conservati in modo sicuro secondo i principi del diritto sulla protezione dei dati.
2 Provvede in particolare a proteggere i dati dal fuoco, dall’acqua, dal furto e dal trattamento abusivo.
27 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6097).
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