Landesrecht 7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 78 Post- und Fernmeldeverkehr
Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 78 Poste e telecomunicazioni

784.401 Radio- und Fernsehverordnung vom 9. März 2007 (RTVV)

784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 88 Erste Rechnungsstellung der Haushaltabgabe

1 Im ersten Jahr der Erhebung wird die gestaffelte Rechnungsstellung für die Haushaltabgabe nach Artikel 58 Absatz 1 aufgebaut. Die Erhebungsstelle legt verkürzte Abgabeperioden zwischen einem und elf Monaten fest.

2 Sämtliche Rechnungen nach Absatz 1 werden im ersten Monat der Abgabeperiode gestellt und werden innert 30 Tagen fällig.

3 Ein Teil der Haushalte erhält bereits eine Rechnung über 12 Monate. Die Fälligkeit richtet sich nach Artikel 59 Absatz 1.

Art. 88 Prima fatturazione del canone per le economie domestiche di tipo privato e le collettività

1 Nel primo anno di riscossione del canone, per le economie domestiche di tipo privato e le collettività è prevista una fatturazione scaglionata secondo l’articolo 58 capoverso 1. L’organo di riscossione definisce periodi di riscossione del canone ridotti compresi tra uno e 11 mesi.

2 Tutte le fatture di cui al capoverso 1 sono emesse nel primo mese del periodo di riscossione del canone e sono esigibili entro 30 giorni.

3 Una parte delle economie domestiche di tipo privato e delle collettività riceve già una fattura su 12 mesi. L’esigibilità è disciplinata nell’articolo 59 capoverso 1.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.