Landesrecht 7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 78 Post- und Fernmeldeverkehr
Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 78 Poste e telecomunicazioni

783.01 Postverordnung vom 29. August 2012 (VPG)

783.01 Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO)

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Art. 74 Standort

1 Der Briefkasten ist an der Grundstücksgrenze beim allgemein benutzten Zugang zum Haus aufzustellen.

2 Mehrere Briefkästen für die gleiche Hausnummer sind am gleichen Standort zu platzieren. Sind verschiedene Standorte möglich, so ist derjenige zu wählen, der am nächsten zur Strasse liegt.

3 Bei Mehrfamilien- und Geschäftshäusern kann die Briefkastenanlage im Bereich der Hauszugänge aufgestellt werden, sofern der Zugang von der Strasse her möglich ist.

4 Bei Überbauungen, die aus Ferien- und Wochenendhäusern bestehen, ist an der Zufahrt zur Überbauung eine zentrale Briefkastenanlage einzurichten.

Art. 74 Ubicazione

1 La cassetta delle lettere deve essere collocata ai confini della proprietà, nei pressi dell’accesso all’abitazione generalmente utilizzato.

2 Se vi sono più cassette delle lettere per lo stesso numero civico, queste devono essere ubicate nello stesso punto. Se risultano possibili ubicazioni diverse, la scelta deve cadere su quella più vicina alla strada.

3 Nel caso di abitazioni plurifamiliari e di edifici adibiti ad uso commerciale, l’impianto di cassette delle lettere può essere collocato nel perimetro di accesso alla casa, se è possibile raggiungerlo dalla strada.

4 Nel caso di grossi complessi architettonici costituiti da case di villeggiatura e per il fine settimana, va installato un impianto centrale di cassette delle lettere all’accesso per i veicoli del complesso.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.