1 Allfällige Gebührenanpassungen sind den betroffenen Flughafennutzern spätestens vier Monate vor dem geplanten Inkrafttreten mitzuteilen.
2 Den betroffenen Flughafennutzern sind folgende Angaben zur geplanten Gebührenänderung zur Verfügung zu stellen:
3 Der Flughafenhalter hört die betroffenen Flughafennutzer oder deren Verbände zur beabsichtigten Gebühr in einem mündlichen oder schriftlichen Verfahren an.
4 Für das schriftliche Verfahren beträgt die Frist zur Stellungnahme mindestens einen Monat ab der Mitteilung.
5 Für das mündliche Verfahren sind die Anhörungsunterlagen den Anhörungsteilnehmern spätestens zwei Wochen vor der Anhörung zuzustellen. Die Ergebnisse des mündlichen Verfahrens sind den Anhörungsteilnehmern in einem Protokoll mitzuteilen.
1 Eventuali adeguamenti delle tasse sono comunicate agli utenti dell’aeroporto interessati al più tardi quattro mesi prima dell’entrata in vigore prevista.
2 Agli utenti dell’aeroporto interessati sono messe a disposizione le seguenti indicazioni sulla prevista modifica delle tasse:
3 L’esercente dell’aeroporto consulta in una procedura orale o scritta gli utenti dell’aeroporto interessati o le loro associazioni sulla tassa prevista.
4 Per la procedura scritta, il termine per presentare il parere è di almeno un mese dalla comunicazione.
5 Per la procedura orale, la documentazione relativa alla consultazione deve essere messa a disposizione dei partecipanti al più tardi due settimane prima della stessa. I risultati della procedura orale sono comunicati ai partecipanti alla consultazione in un verbale.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.