1 Flugreihen nach Artikel 101 Absatz 3 Buchstabe c der Luftfahrtverordnung gelten im Bereich des Personenverkehrs nicht als Linienverkehr, wenn alle nachfolgenden Voraussetzungen erfüllt sind:
2 Das Bundesamt für Zivilluftfahrt (Bundesamt) kann einem Luftverkehrsunternehmen die Bewilligung erteilen, auf Linienflügen Fluggäste, welche die Voraussetzungen nach Absatz 1 erfüllen, zu freien Tarifen zu befördern, sofern:
3 Ausnahmsweise zulässig sind unentgeltliche Beförderungen sowie nicht vorgeplante Auffüllrundreisen mit Rückkehr der Teilnehmer innert 24 Stunden nach Ankunft am Bestimmungsort. Solche Beförderungen sind dem Bundesamt innert Wochenfrist zu melden.
1 Nel trasporto di persone, le serie di voli di cui all’articolo 101 capoverso 3 lettera c dell’ordinanza sulla navigazione aerea non sono considerate traffico di linea sottoposto a concessione se sono adempiute le seguenti premesse:
2 L’Ufficio federale dell’aviazione civile (ufficio) può rilasciare a un’impresa di trasporto aereo l’autorizzazione per trasportare, in base a tariffe stabilite liberamente, passeggeri sui voli di linea che adempiono le condizioni menzionate al capoverso 1, se:
3 Sono ammessi eccezionalmente i trasporti a titolo gratuito nonché quelli che consentono di utilizzare disponibilità inopinate di posti con ritorno dei passeggeri entro 24 ore dall’arrivo a destinazione. I trasporti di questo tipo vanno annunciati all’ufficio entro la settimana successiva.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.