Landesrecht 7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 74 Verkehr
Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 74 Trasporti

748.01 Verordnung vom 14. November 1973 über die Luftfahrt (Luftfahrtverordnung, LFV)

748.01 Ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea (ONA)

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Art. 122g Ausbildung

1 Zum Einsatz als Sicherheitsbeauftragte oder Sicherheitsbeauftragter kann nur bestimmt werden, wer an einem spezifischen Ausbildungsprogramm teilgenommen und die Abschlussprüfung bestanden hat.

2 Fedpol:

a.
erstellt das Anforderungsprofil der Sicherheitsbeauftragten;
b.
legt das Ausbildungsprogramm fest;
c.
sorgt für die Weiterbildung;
d.
führt entsprechende Aus- und Weiterbildungskurse durch.

3 Es kann für die Kursdurchführung sowie für die Bereitstellung und den Unterhalt der Kursinfrastruktur Dritte, namentlich Luftverkehrsunternehmen und Institutionen der Polizei und der Armee, beiziehen.

Art. 122f Compiti e competenze

1 Salvo disposizioni contrarie del diritto estero applicabile, le guardie di sicurezza hanno in particolare i compiti e le competenze seguenti:165

a.
a bordo sorvegliano il comportamento dei passeggeri e impediscono atti illeciti che mettono in pericolo la sicurezza a bordo dell’aeromobile;
b.166
in aerodromi esteri possono:
1.
perquisire i passeggeri e i bagagli a mano nonché sorvegliare i bagagli controllati e l’identificazione dei bagagli al fine di impedire l’introduzione clandestina di oggetti vietati che possono essere impiegati per mettere in pericolo l’aviazione civile,
2.
segnalare individui potenzialmente pericolosi ai servizi esteri competenti,
3.
fornire assistenza ai servizi esteri nello svolgimento dei loro compiti;167
c.168
...

2 Fedpol169, in collaborazione con l’UFAC, redige direttive sui compiti delle guardie di sicurezza.

165 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5625).

166 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5625).

167 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5625).

168 Abrogata dal n. I dell’O del 18 ott. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5625).

169 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5625). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.