Landesrecht 7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 74 Verkehr
Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 74 Trasporti

748.01 Verordnung vom 14. November 1973 über die Luftfahrt (Luftfahrtverordnung, LFV)

748.01 Ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea (ONA)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 109 Auskunfts- und Meldepflicht

Der Inhaber der Betriebsbewilligung ist verpflichtet, dem BAZL ohne Verzug zu melden:

a.
alle Flugprogramme und -pläne für Flüge von und nach der Schweiz;
b.146
alle Ereignisse im Sinne von Artikel 77a, die sich im Zusammenhang mit Flügen von und nach der Schweiz ereignen; und
c.
die für die Erstellung der Luftverkehrsstatistik erforderlichen Angaben.

146 Fassung gemäss Ziff. I 1 der V vom 4. März 2011, in Kraft seit 1. April 2011 (AS 2011 1139).

Art. 108 Condizioni generali dell’autorizzazione d’esercizio

1 L’autorizzazione d’esercizio per il trasporto commerciale di persone e di merci (art. 29 LNA) è rilasciata a un’impresa con sede all’estero se:

a.
l’impresa è abilitata nel suo Stato d’origine a effettuare il trasporto commerciale di persone e di merci nel traffico aereo internazionale;
b.
l’impresa è oggetto, da parte delle autorità dello Stato d’origine, di una sorveglianza efficace per quanto riguarda gli aspetti tecnici e operativi;
c.
il rilascio dell’autorizzazione non pregiudica interessi svizzeri essenziali;
d.
imprese svizzere sono autorizzate a trasportare dal territorio dell’impresa persone o merci a condizioni equivalenti;
e.
la responsabilità civile verso terzi al suolo è coperta (art. 125); e
f.148
prova che dispone, a titolo di responsabilità civile, di una copertura minima identica a quella richiesta dall’articolo 106 capoverso 1 lettere a–c.

2 Se non vi è alcun motivo manifesto di supporre che le condizioni prescritte nel capoverso 1 lettere a e b non siano adempiute, si può rinunciare ai controlli tecnici e operativi dell’impresa. Siffatti controlli possono tuttavia essere ordinati in ogni momento.

3 In casi debitamente motivati, si può rinunciare all’esigenza di cui nel capoverso 1 lettera d.

148 Nuovo testo giusta l’all. n. II dell’O del 17 ago. 2005 sul trasporto aereo, in vigore dal 5 set. 2005 (RU 2005 4243).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.