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748.01 Verordnung vom 14. November 1973 über die Luftfahrt (Luftfahrtverordnung, LFV)

748.01 Ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea (ONA)

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Art. 103a Sicherheitsmanagementsystem

1 Folgende Unternehmen mit Sitz in der Schweiz müssen ein Sicherheitsmanagementsystem einrichten und unterhalten:

a.
Halter von Flugzeugen und Hubschraubern, die gewerbsmässige Flüge durchführen;
b.
Instandhaltungsbetriebe für Flugzeuge und Hubschrauber.

2 Für das Sicherheitsmanagementsystem sind unmittelbar anwendbar die folgenden Normen der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO) in Anhang 19 zum Chicago-Übereinkommen135:136

a.137
Teil I Ziffern 3.3 und 8.7.3;
b.138
Teil III Sektion II Ziffern 1.3 und 6.1.2.

3 Vorbehalten bleiben die nach Artikel 38 des Chicago-Übereinkommens von der Schweiz gemeldeten Abweichungen.

4 Das UVEK kann Empfehlungen des Anhangs 6 des Chicago-Übereinkommens für verbindlich erklären.

5 Das BAZL kann zur Umsetzung der Normen und Empfehlungen der ICAO zusätzliche Weisungen erlassen.

6 Anhang 6 des Chicago-Übereinkommens wird in der Amtlichen Sammlung nicht veröffentlicht. Er kann beim BAZL in französischer und englischer Sprache eingesehen werden139.

134 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 5. Dez. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 6005).

135 SR 0.748.0. Der Text dieses Anhanges wird in der AS nicht veröffentlicht. Er kann beim Bundesamt für Zivilluftfahrt unter www.bazl.admin.ch > Für Fachleute > Regulation und Grundlagen kostenlos abgerufen oder bei der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation (Organisation de l’aviation civile internationale, Groupe de la vente des documents, 999, rue de l’Université, Montréal, Québec, Canada H3C 5H7; www.icao.int) kostenpflichtig bezogen werden.

136 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 17. Okt. 2018, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2018 3843).

137 Fassung gemäss Ziff. I 1 der V vom 4. März 2011, in Kraft seit 1. April 2011 (AS 2011 1139).

138 Fassung gemäss Ziff. I 1 der V vom 4. März 2011, in Kraft seit 1. April 2011 (AS 2011 1139).

139 Diese Dokumente können überdies beim Buchhandel oder bei der ICAO (www.icao.int) bestellt oder abonniert werden.

Art. 103 Condizioni generali per il rilascio dell’autorizzazione

1 Un’impresa con sede in Svizzera può ottenere l’autorizzazione d’esercizio per il trasporto commerciale di persone e merci (art. 27 LNA) se:

a.
l’impresa è iscritta in Svizzera nel registro di commercio allo scopo di esercitare il traffico aereo commerciale;
b.
l’impresa si trova sotto il controllo effettivo di cittadini svizzeri e per la maggior parte è di proprietà di cittadini svizzeri; è fatto salvo il caso di stranieri o di società straniere parificati a cittadini svizzeri e a società svizzere in virtù di accordi internazionali130;
c.
inoltre, nel caso di una società anonima, più della metà del capitale azionario è costituito di azioni nominative ed è per la maggior parte di proprietà di cittadini svizzeri o di società commerciali e cooperative in mani svizzere; è fatto salvo il caso di stranieri o di società straniere parificati a cittadini svizzeri o a società svizzere in virtù di accordi internazionali131;
d.
l’impresa ha una licenza per trasporti aerei che regola in particolare l’organizzazione dell’esercizio e della manutenzione;
e.
gli aeromobili esercitati dall’impresa adempiono le esigenze minime per i servizi previsti e sono iscritti nella matricola svizzera degli aeromobili; d’intesa con la Direzione generale delle dogane, gli aeromobili possono essere iscritti nella matricola di un Paese con il quale è stato concluso un accordo internazionale132 che prevede questa possibilità;
f.
l’impresa esercita almeno un aeromobile di cui è proprietaria o che gestisce in base a un contratto leasing, il quale le garantisce il libero impiego dell’aeromobile per un periodo di almeno sei mesi;
g.
l’impresa dispone di equipaggi propri, titolari delle licenze necessarie per l’attività prevista;
h.133
...
i.
l’impresa può provare in modo credibile che è in grado di far fronte in ogni tempo ai suoi obblighi nei 24 mesi che seguono l’inizio della sua attività e, senza tener conto degli introiti d’esercizio, di coprire le sue spese fisse e variabili nei tre mesi che seguono l’inizio dell’attività, conformemente al piano di gestione; gli obblighi e i costi devono essere determinati in base a previsioni realistiche.

2 Allo scopo di garantire che la maggioranza del capitale sociale sia in mano svizzera, un’impresa titolare di un’autorizzazione di esercizio o una società di partecipazione che detiene direttamente o indirettamente una partecipazione maggioritaria in un’altra impresa deve disporre di un diritto di compera sulle quote di capitale quotate in borsa che sono state acquistate da stranieri. Il diritto di compera deve essere esercitato entro dieci giorni dalla dichiarazione di acquisto all’impresa, allorché la partecipazione straniera al capitale sociale iscritta nel registro delle azioni ha raggiunto il 40 per cento dell’insieme del capitale sociale o allorché detta partecipazione ha superato la partecipazione svizzera iscritta nel registro in questione. Il prezzo d’acquisto corrisponde al corso della borsa al momento dell’esercizio del diritto di compera. L’impresa pubblica periodicamente il tasso di partecipazione straniera al capitale sociale. È fatto salvo il caso di stranieri o di società straniere parificati a cittadini svizzeri o a società svizzere in virtù di accordi internazionali134.

3 In casi debitamente motivati, l’UFAC, d’intesa con la Direzione generale delle dogane, può autorizzare per un periodo determinato l’uso di un aeromobile iscritto nella matricola di uno Stato con il quale non è stato concluso alcun accordo internazionale135 che prevede questa possibilità.

4 In casi debitamente motivati, l’UFAC può concedere deroghe alle condizioni di cui al capoverso 1 lettere a, b e c. Può autorizzare la delega di taluni compiti d’esercizio ad altre imprese svizzere o estere.136

130 La lista di questi accordi può essere consultata presso l’UFAC, 3003 Berna (www.bazl.admin.ch).

131 La lista di questi accordi può essere consultata presso l’UFAC, 3003 Berna (www.bazl.admin.ch).

132 La lista di questi accordi può essere consultata presso l’UFAC, 3003 Berna (www.bazl.admin.ch).

133 Abrogata dal n. I 1 dell’O del 4 mar. 2011, con effetto dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139).

134 La lista di questi accordi può essere consultata presso l’UFAC, 3003 Berna (www.bazl.admin.ch).

135 La lista di questi accordi può essere consultata presso l’UFAC, 3003 Berna (www.bazl.admin.ch).

136 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.