Die Transportunternehmen oder die Sicherheitsunternehmen regeln die Zusammenarbeit mit den kantonalen oder kommunalen Polizeibehörden in einer schriftlichen Vereinbarung. Eine Kopie der Vereinbarung ist dem BAV zuzustellen.
L’impresa di trasporto o l’impresa di sicurezza disciplina la collaborazione con le autorità di polizia cantonali o comunali in una convenzione scritta. Una copia della convenzione va inoltrata all’UFT.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.