Normalspurige Bahnen müssen nach Massgabe der Bestimmungen dieses Abschnitts die technischen und betrieblichen Voraussetzungen für den sicheren und durchgehenden Zugverkehr im europäischen Eisenbahnsystem erfüllen (Interoperabilität).
Le ferrovie a scartamento normale devono adempiere, secondo le disposizioni della presente sezione, le condizioni tecniche e d’esercizio necessarie per consentire la circolazione sicura e senza soluzione di continuità di treni nel sistema ferroviario europeo (interoperabilità).
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.