Landesrecht 7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 73 Energie
Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 73 Energia

734.722 Verordnung vom 25. Januar 2023 über die Errichtung einer Stromreserve für den Winter (Winterreserveverordnung, WResV)

734.722 Ordinanza del 25 gennaio 2023 sulla costituzione di una riserva di energia elettrica per l’inverno (Ordinanza sulla riserva invernale, OREI)

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Art. 14 Bildung und Erweiterung der ergänzenden Reserve mit Notstromgruppen und WKK-Anlagen

1 Die ergänzende Reserve wird zusätzlich zu den Reservekraftwerken mit den Betreibern von Notstromgruppen gebildet, mit deren Aggregatoren sich das BFE im Hinblick auf eine Teilnahme an der Reserve ab dem 15. Februar 2023 geeinigt hat.

2 Zur Erreichung der Leistung nach Artikel 6 Absatz 1 können weitere Betreiber von Notstromgruppen und ab dem 1. Januar 2024 auch Betreiber von WKK-Anlagen in die ergänzende Reserve aufgenommen werden. Die Netzgesellschaft führt die dafür erforderlichen Ausschreibungen durch.

3 Ist zu erwarten, dass es mit einer weiteren Ausschreibung nicht gelingt, die ergänzende Reserve mit der erforderlichen Leistung und zu angemessenen Entgelten zu bilden, so kann das UVEK in Absprache mit dem WBF die Betreiber von geeigneten Notstromgruppen oder WKK-Anlagen zur Teilnahme verpflichten; gegebenenfalls ist gleichzeitig ein geeigneter Aggregator zu verpflichten. Die ElCom kann solche Verpflichtungen beantragen.

4 Eine Verpflichtung ist nicht möglich bei Notstromgruppen, die zu militärischen oder anderen kritischen Infrastrukturen gehören.

Art. 14 Costituzione e ampliamento della riserva complementare con gruppi elettrogeni di emergenza e impianti di cogenerazione

1 La riserva complementare è costituita, oltre che con le centrali elettriche di riserva, con i gestori di gruppi elettrogeni di emergenza con i cui aggregatori l’UFE ha concluso un accordo in vista della partecipazione alla riserva a partire dal 15 febbraio 2023.

2 Per raggiungere la potenza di cui all’articolo 6 capoverso 1 possono essere integrati nella riserva complementare ulteriori gestori di gruppi elettrogeni di emergenza e dal 1° gennaio 2024 anche i gestori di impianti di cogenerazione. La società di rete svolge i bandi pubblici necessari a tal fine.

3 Se si prevede che un ulteriore bando pubblico non permetta di costituire la riserva complementare con la potenza necessaria mediante un compenso adeguato, il DATEC, d’intesa con il DEFR, può obbligare i gestori di gruppi elettrogeni di emergenza o di impianti di cogenerazione idonei a partecipare alla riserva; se del caso, tale obbligo è impartito contemporaneamente a un aggregatore idoneo. La ElCom può richiedere l’imposizione di tale obbligo.

4 Questo obbligo non può essere impartito per i gruppi elettrogeni di emergenza che appartengono a infrastrutture militari o critiche di altro tipo.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.