Landesrecht 7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 73 Energie
Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 73 Energia

734.722 Verordnung vom 25. Januar 2023 über die Errichtung einer Stromreserve für den Winter (Winterreserveverordnung, WResV)

734.722 Ordinanza del 25 gennaio 2023 sulla costituzione di una riserva di energia elettrica per l’inverno (Ordinanza sulla riserva invernale, OREI)

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Art. 13 Ausschreibungen für neue Reservekraftwerke

1 Die Netzgesellschaft kann zusätzlich zu Artikel 8 Absatz 2 weitere Ausschreibungen für neue Reservekraftwerke durchführen, damit diese rechtzeitig erstellt und ihre Betreiber später nötigenfalls in die ergänzende Reserve aufgenommen werden können.

2 Für die Ausschreibung und die Zuschlagskriterien gilt Artikel 8 Absätze 2 und 3.

Art. 13 Bandi pubblici per nuove centrali elettriche di riserva

1 In aggiunta all’articolo 8 capoverso 2, la società di rete può disporre lo svolgimento di ulteriori bandi pubblici per nuove centrali elettriche di riserva, affinché queste possano essere preparate per tempo e i gestori possano successivamente essere integrati nella riserva complementare in caso di necessità.

2 Per il bando pubblico e i criteri di aggiudicazione si applica l’articolo 8 capoversi 2 e 3.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.