Landesrecht 7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 73 Energie
Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 73 Energia

734.24 Verordnung vom 7. Dezember 1992 über das Eidgenössische Starkstrominspektorat (ESTI-Verordnung)

734.24 Ordinanza del 7 dicembre 1992 sull'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (Ordinanza ESTI)

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Art. 7 Gebührenpflicht

1 Eine Gebühr muss bezahlen, wer eine gebührenpflichtige Tätigkeit des Inspektorates verursacht.

2 Für Tätigkeiten des Inspektorates im Rahmen der Oberaufsicht über elektrische Anlagen ist der Inhaber der Anlage oder der Inverkehrbringer von elektrischen Erzeugnissen gebührenpflichtig.16

3 Die Gebührenpflicht für Tätigkeiten des Inspektorates im Zusammenhang mit Enteignungsverfahren wird im Enteignungsentscheid festgesetzt.

4 Auslagen gehen zu Lasten des Gebührenpflichtigen.

5 Das Inspektorat kann die Gebühr wegen Bedürftigkeit der gebührenpflichtigen Person oder aus anderen wichtigen Gründen stunden, herabsetzen oder erlassen.17

16 Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 der V vom 8. Dez. 1997, in Kraft seit 1. Jan. 1998 (AS 1998 54).

17 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 3. April 2019, in Kraft seit 1. Juni 2019 (AS 2019 1365).

Art. 7 Obbligo delle tasse

1 È tenuto al pagamento delle tasse colui che è all’origine di una attività dell’Ispettorato soggetta a tassazione.

2 Per quanto concerne le attività dell’Ispettorato nell’ambito dell’alta vigilanza sugli impianti elettrici, è tenuto al pagamento delle tasse il proprietario dell’impianto oppure colui che mette in circolazione prodotti elettrici.16

3 L’obbligo di tassazione per le attività dell’Ispettorato esercitate in relazione con le procedure di espropriazione è fissato nella decisione di espropriazione.

4 Le spese sono a carico della persona tenuta al pagamento della tassa.

5 L’Ispettorato può differire, ridurre o condonare la tassa se la persona tenuta al pagamento è indigente o per altri motivi importanti.17

Art. 7a18 Anticipo

1 In casi giustificati, in particolare in caso di domicilio all’estero o di ritardo nei pagamenti, l’Ispettorato può esigere dal richiedente un anticipo fino all’ammontare presunto della tassa.

2 L’Ispettorato stabilisce un termine per il versamento dell’anticipo.

3 Se l’anticipo non viene pagato entro il termine impartito, l’Ispettorato fissa un breve termine supplementare. Trascorso infruttuoso anche questo termine, l’Ispettorato non entra nel merito della domanda.

16 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. all’O dell’8 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 54).

17 Introdotto dal n. I dell’O del 3 apr. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1365).

18 Introdotto dal n. I dell’O del 3 apr. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1365).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.