Landesrecht 7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 73 Energie
Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 73 Energia

734.2 Verordnung vom 30. März 1994 über elektrische Starkstromanlagen (Starkstromverordnung)

734.2 Ordinanza del 30 marzo 1994 sugli impianti elettrici a corrente forte (Ordinanza sulla corrente forte)

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Art. 58 Erden von Niederspannungsanlagen

1 In jedem Niederspannungsnetz ist ein Punkt nahe der Speisestelle direkt zu erden. In Drehstromnetzen ist es in der Regel der Sternpunkt des Transformators. Die Niederspannungsnetze sind als TN-Systeme (Nullung) oder TT-Systeme (Schutzerdung) auszubilden.

2 In Niederspannungs-Sonderanlagen (Steuersysteme, Wandlerstromkreise, Anspeisung einzelner Verbraucher, Anlagen, die keine Betriebsunterbrüche zulassen usw.) kann auf eine Erdung eines Punktes nahe der Speisestelle verzichtet werden.

3 Wird in den Niederspannungsverteilnetzen und den daran angeschlossenen Niederspannungsinstallationen das TN-System angewendet, so gelten, in Ergänzung von Artikel 55, die folgenden Anforderungen:

a.
Der PEN-Leiter oder der Schutzleiter PE ist beim Übergang vom Netz in die Installation zu erden (Nullungserdung). In bestehenden Installationen kann auf die Nullungserdung verzichtet werden, wenn die Bedingungen von Artikel 55 eingehalten sind.
b.
Bei Freileitungen müssen Querschnitt und mechanische Festigkeit des PEN-Leiters oder des Schutzleiters PE überall mindestens so gross sein wie bei den zugehörenden Polleitern.
c.
Bei Kabelleitungen muss der PEN-Leiter oder der Schutzleiter PE grundsätzlich den gleichen Leitwert haben wie die zugehörenden Polleiter.

Art. 58 Messa a terra degli impianti a bassa tensione

1 In ogni rete a bassa tensione deve essere messo direttamente a terra un punto vicino alla sorgente di alimentazione. Per le reti trifasi questo punto è, di regola, il punto neutro del trasformatore. Le reti a bassa tensione devono essere eseguite come sistemi TN (messa a terra col neutro) o come sistemi TT (messa a terra di protezione).

2 Negli impianti speciali a bassa tensione (sistemi di comando, trasformatori di misura, alimentazione di singoli utenti, impianti per i quali non è ammessa nessuna interruzione dell’esercizio, ecc.) si può rinunciare alla messa a terra di un punto vicino alla sorgente di alimentazione.

3 Se la rete di distribuzione a bassa tensione, e le installazioni a bassa tensione da questa alimentate, è eseguita secondo il sistema TN, si devono rispettare, a completamento dell’articolo 55, le seguenti condizioni:

a.
il conduttore PEN, o il conduttore di protezione PE, deve essere messo a terra nel passaggio dalla rete all’installazione interna (messa a terra col neutro). Nelle installazioni esistenti, si può rinunciare alla messa a terra col neutro se le condizioni dell’articolo 55 sono soddisfatte;
b.
nelle linee aeree, la sezione e la resistenza meccanica del conduttore PEN o del conduttore di protezione PE devono essere dappertutto almeno identiche a quelle dei relativi conduttori di fase;
c.
per le linee in cavo, il conduttore PEN, o il conduttore di protezione PE, deve avere, di regola, la stessa conduttività dei rispettivi conduttori di fase.
 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.