1 Die Vollzugsstelle oder das BFE erteilt Auskunft:
2 Die Kantone und Gemeinden behandeln die erhaltenen Daten vertraulich. Sie dürfen sie insbesondere nicht verwenden zur Planung von Anlagen, die realisiert werden sollen von:
3 Für individuelle Auskünfte sind die Bestimmungen über das Öffentlichkeitsprinzip und die Datenschutzbestimmungen für Bundesorgane anwendbar.
1 L’organo d’esecuzione o l’UFE fornisce informazioni:
2 I Cantoni e i Comuni trattano i dati ricevuti in modo confidenziale. In particolare essi non possono utilizzarli per la progettazione di impianti che devono essere realizzati da:
3 Alle informazioni individuali si applicano le norme sul principio di trasparenza e le disposizioni sulla protezione dei dati per gli organi federali.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.