Landesrecht 7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 73 Energie
Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 73 Energia

730.03 Verordnung vom 1. November 2017 über die Förderung der Produktion von Elektrizität aus erneuerbaren Energien (Energieförderungsverordnung, EnFV)

730.03 Ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn)

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Art. 96c Reihenfolge der Berücksichtigung

1 Massgebend für die Berücksichtigung eines Gesuchs um einen Betriebskostenbeitrag ist das Einreichedatum.

2 Können nicht alle am gleichen Tag eingereichten Gesuche berücksichtigt werden, so werden die Projekte, die eine Mehrkostenfinanzierung nach Artikel 73 Absatz 4 EnG erhalten oder am Einspeisevergütungssystem teilgenommen hatten und deren Vergütungsdauer abgelaufen ist, zuerst berücksichtigt.

Art. 96c Ordine di presa in considerazione

1 Determinante ai fini della presa in considerazione di una domanda per l’ottenimento di un contributo alle spese d’esercizio è la data di presentazione.

2 Se non tutte le domande presentate lo stesso giorno possono essere prese in considerazione, si prendono dapprima in considerazione i progetti degli impianti che hanno ottenuto un finanziamento dei costi supplementari secondo l’articolo 73 capoverso 4 LEne o che hanno partecipato al sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità e la cui durata della rimunerazione è terminata.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.