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Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 70 Sistemazione nazionale, regionale e locale del territorio

702 Bundesgesetz vom 20. März 2015 über Zweitwohnungen (Zweitwohnungsgesetz, ZWG)

702 Legge federale del 20 marzo 2015 sulle abitazioni secondarie (Legge sulle abitazioni secondarie, LASec)

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Art. 26 Projektbezogene Sondernutzungspläne

1 In Gemeinden mit einem Zweitwohnungsanteil von über 20 Prozent dürfen Wohnungen, die Gegenstand eines projektbezogenen und mindestens zu einem wesentlichen Teil auf die Erstellung von Zweitwohnungen ausgerichteten Sondernutzungsplans bilden, ohne Nutzungsbeschränkung nach Artikel 7 Absatz 1 bewilligt werden, wenn dieser Plan:

a.
vor dem 11. März 2012 rechtskräftig genehmigt wurde; und
b.
die wesentlichen Elemente der Baubewilligung betreffend Lage, Stellung, Grösse und Gestaltung der Bauten und Anlagen sowie deren Nutzungsart und Nutzungsmass regelt.

2 Änderungen von Sondernutzungsplänen nach Absatz 1 sind zulässig, sofern dabei weder der Anteil der Wohnungen ohne Nutzungsbeschränkung nach Artikel 7 Absatz 1 noch der Anteil der durch solche Wohnungen belegten Hauptnutzflächen erhöht werden.

Art. 26 Piani regolatori speciali inerenti a progetti

1 Nei Comuni in cui la quota di abitazioni secondarie supera il 20 per cento, le abitazioni che sono oggetto di un piano regolatore speciale inerente a un progetto finalizzato, almeno per una parte importante, alla realizzazione di abitazioni secondarie, possono essere autorizzate senza limitazione d’uso secondo l’articolo 7 capoverso 1 se detto piano:

a.
è stato approvato con decisione passata in giudicato prima dell’11 marzo 2012; e
b.
disciplina gli elementi essenziali dell’autorizzazione edilizia riguardanti l’ubicazione, la posizione, le dimensioni e l’aspetto degli edifici e degli impianti, nonché il tipo e l’indice del loro sfruttamento.

2 Modifiche ai piani regolatori speciali di cui al capoverso 1 sono ammesse purché non comportino alcun aumento della quota delle abitazioni senza limitazione d’uso secondo l’articolo 7 capoverso 1, né della quota delle superfici utili principali occupate da tali abitazioni.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.