1 Der Steuer unterliegen die Lieferung und der Eigengebrauch bei der Herstellung von Automobilen im Inland.
2 Als Herstellung gelten der Bau von Automobilen und die Montage wichtiger Teile. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten.
3 Als Inland gelten das schweizerische Staatsgebiet und die Zollanschlussgebiete.
1 Sono soggetti all’imposta la fornitura e l’uso proprio di autoveicoli fabbricati sul territorio svizzero.
2 Per fabbricazione s’intende la costruzione di autoveicoli e il montaggio di parti importanti. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
3 Il territorio svizzero comprende il territorio della Confederazione e le enclavi doganali estere.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.