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631.035

Verordnung vom 4. April 2007 über die Gebühren des Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit

631.035

Ordinanza del 4 aprile 2007 sugli emolumenti dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini

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Art. 1 Grundsatz

1 Das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) erhebt keine Gebühren für Verfügungen und Dienstleistungen im Rahmen seiner ordentlichen Tätigkeit.

2 Es erhebt die im Anhang aufgeführten Gebühren für besondere Verfügungen und Dienstleistungen.

Art. 1 Principio

1 L’ Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)2 non riscuote alcun emolumento per le decisioni e le prestazioni che fornisce nell’ambito della sua attività ordinaria.

2 L’UDSC riscuote gli emolumenti menzionati nell’appendice per le sue decisioni e prestazioni particolari.

2 La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.