(Art. 76 ZG)
Eine Sicherheitsleistung ist in den folgenden Verfahren erforderlich:
(art. 76 LD)
Una garanzia è necessaria nei seguenti regimi:
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.