1 Das BAZG darf den Behörden von Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben des Bundes betrauten Organisationen oder Personen des öffentlichen oder des privaten Rechts (inländische Behörden) Daten sowie Feststellungen, die das Zollpersonal bei der Ausübung seines Dienstes gemacht hat, bekannt geben, sofern dies für den Vollzug der von diesen Behörden anzuwendenden Erlasse notwendig ist.
2 Es dürfen namentlich folgende Daten und Datenverbindungen, einschliesslich besonders schützenswerter Personendaten und Persönlichkeitsprofile, bekannt gegeben werden:
78 Fassung gemäss Ziff. I 16 der V vom 12. Juni 2020 über die Anpassung von Gesetzen infolge der Änderung der Bezeichnung der Eidgenössischen Zollverwaltung im Rahmen von deren Weiterentwicklung, in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2020 2743).
1 L’UDSC può comunicare alle autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, nonché alle organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato cui la Confederazione ha assegnato compiti di diritto pubblico (autorità svizzere), dati e accertamenti effettuati dal personale delle dogane nell’esercizio delle sue funzioni, sempre che ciò sia necessario per l’esecuzione dei disposti che tali autorità devono applicare.
2 Possono in particolare essere comunicati i seguenti dati e connessioni di dati, inclusi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità:
3 I dati giusta il capoverso 2 lettera g possono pure essere comunicati a terzi incaricati dall’UDSC di controllare la solvibilità dei debitori. I terzi devono garantire all’UDSC di utilizzare i dati esclusivamente ai fini dell’espletamento dell’incarico.
4 L’UDSC può rendere accessibili alle autorità menzionate qui appresso i seguenti dati mediante procedura di richiamo, sempre che essi siano necessari per l’esecuzione dei disposti che queste autorità devono applicare:
5 Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente lo scopo e il contenuto della comunicazione di dati.
6 I dati comunicati devono essere utilizzati esclusivamente in modo conforme allo scopo previsto. Essi non possono essere trasmessi a terzi senza il consenso dell’UDSC. È fatto salvo l’articolo 6 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 199284 sulla protezione dei dati.
83 Nuovo testo giusta il n. I 16 dell’O del 12 giu. 2020 sull’adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell’Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2743).
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.