Landesrecht 5 Landesverteidigung 53 Wirtschaftliche Landesversorgung
Diritto nazionale 5 Difesa nazionale in generale 53 Approvvigionamento economico

531.11 Verordnung vom 10. Mai 2017 über die wirtschaftliche Landesversorgung (VWLV)

531.11 Ordinanza del 10 maggio 2017 sull'approvvigionamento economico del Paese (OAEP)

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Art. 28 Geltung des Aussonderungs- und des Pfandrechts

1 Das Aussonderungs- und das Pfandrecht gelten für alle Waren des Pflichtlagers; massgeblich sind die vertraglich festgelegte Qualität und Menge.

2 Sind die Waren nicht in der vertraglich festgelegten Menge oder Qualität vorhanden, so gelten sämtliche übrigen Waren derselben Gattung, die sich im Eigentum des Pflichtlagerhalters befinden, als Teil des Pflichtlagers, unabhängig von deren Standort, Sorte, Qualität, Herkunft und Zolltarifnummer.

3 Ist das Pflichtlager nicht mehr vorhanden, so treten allfällige Ersatzansprüche des Pflichtlagerhalters an dessen Stelle; massgeblich sind dabei der Umfang und der Wert des ehemaligen Pflichtlagers.

Art. 28 Validità del diritto di separazione e del diritto di pegno

1 Il diritto di separarsi dalla massa e il diritto di pegno si applicano a tutte le merci della scorta obbligatoria; sono determinanti la qualità e il quantitativo definiti nel contratto per la costituzione di scorte obbligatorie.

2 Se il quantitativo o la qualità delle merci divergono da quelli stipulati nel contratto, tutte le altre merci dello stesso genere appartenenti al proprietario delle scorte obbligatorie sono considerate parte della scorta obbligatoria, indipendentemente dal luogo di deposito, dalla specie, dalla qualità, dalla provenienza e dalla voce di tariffa doganale.

3 Se la scorta obbligatoria non esiste più, subentrano, in sua vece, le eventuali pretese di risarcimento del proprietario; determinanti sono il volume e il valore della scorta obbligatoria non più esistente.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.