Landesrecht 5 Landesverteidigung 51 Militärische Verteidigung
Diritto nazionale 5 Difesa nazionale in generale 51 Difesa militare

519.1 Verordnung vom 6. Juni 2014 über das Personal für den Truppeneinsatz zum Schutz von Personen und Sachen im Ausland (PVSPA)

519.1 Ordinanza del 6 giugno 2014 sul personale per gli impieghi di truppe destinate a proteggere persone e oggetti all'estero (OPers-POE)

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Art. 14 Arbeitszeit

Arbeitszeit und Dienstplan richten sich nach den Bedürfnissen des Einsatzes. Der Dienstplan wird am Einsatzort durch die Einsatzleitung festgelegt.

Art. 14 Orario di lavoro

L’orario di lavoro e il piano di servizio dipendono dalle esigenze dell’impiego. Il piano di servizio è stabilito nel luogo d’impiego dalla direzione dell’impiego.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.