Landesrecht 5 Landesverteidigung 51 Militärische Verteidigung
Diritto nazionale 5 Difesa nazionale in generale 51 Difesa militare

516.41 Verordnung vom 22. November 2017 über die Militärjustiz (MJV)

516.41 Ordinanza del 22 novembre 2017 sulla giustizia militare (O-GM)

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Art. 16 Private Verteidigung durch Angehörige der Militärjustiz

1 Die Übernahme einer privaten Verteidigung durch Angehörige der Militärjustiz in einer militärgerichtlichen Untersuchung oder in einem Militärstrafverfahren ist nicht zulässig.

2 Die Oberauditorin oder der Oberauditor kann auf Gesuch hin eine Ausnahme bewilligen.

Art. 16 Difesa di fiducia da parte di membri della giustizia militare

1 L’assunzione della difesa di fiducia da parte di membri della giustizia militare nel quadro di un’inchiesta della giustizia militare o di un procedimento penale militare non è ammessa.

2 Su richiesta, l’uditore in capo può autorizzare una deroga.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.