Landesrecht 5 Landesverteidigung 51 Militärische Verteidigung
Diritto nazionale 5 Difesa nazionale in generale 51 Difesa militare

514.421 Verordnung des VBS vom 27. März 2014 über die Armeetiere

514.421 Ordinanza del DDPS del 27 marzo 2014 concernenti gli animali dell'esercito

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Art. 32 Medikamente

Medikamente für Armeetiere sind in der Regel bei der Armeeapotheke zu bestellen; kleine Bezüge dürfen im freien Handel erfolgen.

Art. 32 Medicamenti

I medicamenti per gli animali dell’esercito di regola sono ordinati presso la Farmacia dell’esercito; sono ammessi piccoli acquisti nel commercio libero.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.