Landesrecht 5 Landesverteidigung 51 Militärische Verteidigung
Diritto nazionale 5 Difesa nazionale in generale 51 Difesa militare

512.31 Verordnung vom 5. Dezember 2003 über das Schiesswesen ausser Dienst (Schiessverordnung)

512.31 Ordinanza del 5 dicembre 2003 sul tiro fuori del servizio (Ordinanza sul tiro)

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Art. 29

1 Kann in einer Gemeinde eine bestehende Schiesslange nicht weiter betrieben oder keine neue Schiessanlage gebaut werden, und ist ein Zusammenschluss mit einer anderen Gemeinde nicht möglich, so verordnet die kantonale Militärbehörde, nach Anhören des zuständigen eidgenössischen Schiessoffiziers:43

a.
die Zuweisung einer fremden Gemeindeschiessanlage;
b.
den Zusammenschluss mehrerer Gemeinden zu einem Zweckverband für die Errichtung einer Gemeinschaftsschiessanlage;
c.
die Errichtung einer Gemeindeschiessanlage auf dem Gebiet einer anderen Gemeinde.

2 Neugegründeten Vereinen kann eine bisherige Gemeindeschiessanlage zugewiesen werden, auch wenn bereits andere Schiessvereine die Schiessanlage benützen oder ausgebaut haben.

43 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 23. Nov. 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2023 (AS 2022 828).

Art. 29

1 Se in un Comune un impianto di tiro esistente non può più essere mantenuto in funzione o non può essere costruito un nuovo impianto di tiro e non è possibile l’unione con un altro Comune, l’autorità militare cantonale, dopo aver sentito l’ufficiale federale di tiro competente, ordina:44

a.
l’assegnazione di un impianto di tiro di un altro Comune;
b.
la costituzione di un consorzio intercomunale per la costruzione di un impianto di tiro collettivo;
c.
la costruzione di un impianto di tiro comunale sul territorio di un altro Comune.

2 Alle società neocostituite può essere assegnato un impianto di tiro comunale esistente, anche se detto impianto è già utilizzato o è stato ampliato da altre società di tiro.

44 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 828).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.